Istituti Vaticani
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:: S T U D E N T I ::
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REGOLAMENTO DIDATTICO

          Il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana è un’istituzione universitaria della Santa Sede, fondata da papa Pio XI l’11 dicembre 1925, con motu proprio “I primitivi cemeteri di Roma”, con lo scopo di formare giovani studiosi nel campo dell’Archeologia Cristiana e di promuovere ricerche sulle testimonianze monumentali del cristianesimo primitivo. Attraverso i corsi impartiti nell’Istituto gli studenti possono conseguire il Diploma di Licenza (Secondo Ciclo) e di Dottorato (Terzo Ciclo) in Archeologia Cristiana. Alla fine del percorso di studi, essi avranno acquisito conoscenze spendibili nell’ambito dell’insegnamento universitario e della tutela e valorizzazione dei monumenti paleocristiani presso istituzioni ecclesiastiche, statali e private.

 

CORSI E GRADI ACCADEMICI

Art. 1 – Corso di Licenza (Secondo Ciclo)
            Il ciclo della Licenza ha la durata di due anni e mira a far acquisire agli studenti conoscenze specialistiche e metodi di ricerca nelle varie discipline dell’archeologia cristiana, nonché a far maturare capacità critiche utili a svolgere indagini sui monumenti cristiani antichi; lo studente dovrà altresì acquisire capacità di comunicare le sue conoscenze e presentare i risultati delle ricerche in modo chiaro e scientificamente corretto.

Art. 2 – Corso di Dottorato (Terzo Ciclo)
            Il ciclo di Dottorato ha la durata di almeno tre anni e, oltre a completare l’alta formazione scientifica dello studente (anche nel campo della conduzione di scavi archeologici, ricognizioni sul campo e analisi monumentali di dettaglio), mira a renderlo in grado di elaborare una ricerca originale, condotta con rigoroso metodo scientifico, capace di innovare le conoscenze su un tema specifico dell’archeologia cristiana; i risultati conseguiti dovranno meritare la dignità di pubblicazione.

 

CORSO DI LICENZA (Secondo Ciclo)

Categorie di studenti

Art. 3 - Ordinari
            a) Sono gli studenti che seguono tutti gli insegnamenti nei due anni di corso e sostengono, alla fine di ogni anno, gli esami prescritti, allo scopo di ottenere il diploma di Licenza.
            b) Possono far parte degli studenti ordinari anche gli studenti ordinari di altre università che desiderano seguire singoli insegnamenti e sostenere gli esami relativi, allo scopo di conseguire ECTS spendibili nel curriculum di studio dell’università di provenienza.
           
Art. 4 - Straordinari
            Sono gli studenti che seguono tutti gli insegnamenti dei due anni, come gli ordinari, ma senza sostenere esami e senza conseguire il diploma di Licenza.

Art. 5 - Uditori
            Sono gli studenti che seguono alcuni insegnamenti (fino al massimo di tre), senza sostenere il relativo esame. Possono anche frequentare materie del secondo anno di corso, senza aver seguito gli stessi insegnamenti nel primo anno.

Ammissione e iscrizione

Art. 6 - Studenti ordinari
            a) Per i paesi che aderiscono al Processo di Bologna, si richiede un grado accademico di secondo livello in discipline archeologiche, storiche, storico-artistiche o in teologia (ad esempio per l’Italia, la laurea in lettere “vecchio ordinamento” o la laurea magistrale); per quelli che non aderiscono al Processo di Bologna, il Consiglio Accademico opererà una valutazione del grado accademico. E’ richiesta una conoscenza sufficiente del Latino e del Greco. L’eventuale debito formativo nel Latino o Greco potrà essere assolto attraverso la frequenza di corsi di base (esterni o eventualmente interni all’Istituto) entro il primo anno di corso. Tale frequenza dovrà essere documentata con un attestato.
            b) Per accedere al Corso di Licenza gli studenti devono superare un colloquio di ammissione. Tale colloquio è finalizzato a valutare la preparazione di base dello studente; si svolgerà davanti al corpo docente dell’Istituto e verterà su temi e nozioni elementari di Sacra Scrittura, storia romana e medievale, archeologia, topografia antica, e in una verifica delle conoscenze del Latino e Greco (qualora lo studente non disponga di attestati che ne comprovino la conoscenza).
            c) Ogni anno potranno essere ammessi a frequentare il primo anno di corso non più di 15 nuovi studenti ordinari, risultati idonei al colloquio di ammissione (art. 6b).
            d) Si ammettono al colloquio anche gli studenti che conseguiranno nella propria università la laurea di secondo ciclo, richiesta per l’iscrizione (art. 6a), nei mesi di novembre-dicembre dell’anno accademico in corso; superato il colloquio, lo studente potrà iscriversi e seguire i corsi come straordinario, formalizzando in seguito (entro comunque l’anno accademico) la sua immatricolazione.
            e) Non viene ammesso come studente ordinario chi ha superato l’età di 70 anni.
            f) Gli studenti che intendono sostenere il colloquio di ammissione sono tenuti ad effettuare una pre-iscrizione. Le pre-iscrizioni si accettano presso la Segreteria dell’Istituto nelle quattro settimane precedenti al colloquio. Per la pre-iscrizione lo studente è tenuto a presentare il certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti, oltre al tema della tesi di laurea e il nome del relatore. Inoltre gli ecclesiastici devono produrre una presentazione dell’Ordinario e una dichiarazione del Superiore di un Istituto ecclesiastico di Roma che ne attesti la residenza presso il medesimo. I laici devono presentare una lettera del parroco o di altro ecclesiastico che ne attesti la probità morale.
            g) L’iscrizione al primo anno del Corso di Licenza, superato l’esame di ammissione, si potrà effettuare fino al giorno di apertura dell’anno accademico. I nuovi studenti dovranno pagare la tassa di iscrizione e presentare sette fotografie.
            h) Uno studente iscritto a un’altra università, che segue come studente ordinario singoli insegnamenti del Corso di Licenza (cfr. art 3b), dovrà comprovare la sua idoneità a seguire le singole materie attraverso un colloquio con i singoli professori.
             i) I nuovi iscritti ricevono al momento dell’immatricolazione il “Libretto” di studente. Essi annotano sulla pagina sinistra, accanto alla dicitura delle materie di insegnamento, il nome del relativo professore; nella prima lezione sottopongono il “Libretto” ai professori per la firma di inizio lezioni; alla fine dell’anno accademico sottopongono nuovamente il “Libretto” ai professori per la firma di fine lezioni. Superati gli esami del secondo anno, gli studenti presentano il “Libretto” al Segretario per la firma della dichiarazione di conseguita Licenza.

Art. 7 - Straordinari
            a) L’ammissione degli studenti straordinari è sottoposta al Consiglio Accademico, che verificherà la congruità della richiesta relativa alla frequenza dei due anni di corso.
            b) Non viene ammesso come studente straordinario chi ha superato l’età di 70 anni.

Art. 8 - Uditori
            a) Lo studente che intende iscriversi come uditore deve presentare una documentazione che ne attesti una preparazione di base idonea a seguire i corsi prescelti. Gli uditori possono iscriversi presso la Segreteria in qualunque momento dell’anno accademico. Gli uditori si presentano presso la Segreteria all’inizio delle lezioni per ricevere un “Libretto”, sul quale indicano i corsi che intendono frequentare; essi sottopongono ai professori, all’inizio e alla fine delle lezioni, il medesimo per la firma. Non ci si può iscrivere come uditore per più di tre anni.
            b) Non viene ammesso come studente uditore chi ha superato l’età di 70 anni.
 
Art. 9 – Struttura del corso

            a) L’anno accademico, sia per il Corso di Licenza che per quello di Dottorato, inizia il 5 novembre con una inaugurazione; se il 5 novembre cade di sabato o domenica, l’anno accademico inizia il lunedì successivo. Le lezioni iniziano il primo giorno feriale successivo all’inaugurazione e terminano alla fine di maggio.
            b) Esiste per gli studenti la possibilità eccezionale, motivata da particolari esigenze (che saranno comunque vagliate dal Consiglio Accademico), di poter suddividere i corsi del primo o del secondo anno in due sezioni (lo studente, cioè, conseguirà la Licenza in tre o quattro anni accademici). Egli dovrà comunque superare tutti gli esami del primo anno prima di potersi iscrivere al secondo. La tesi di Licenza dovrà essere consegnata prima dell’iscrizione agli esami finali del secondo anno (cfr. art. 11a).

Art. 10 - Tasse
            a) La tassa di iscrizione al primo anno di Licenza va pagata in Segreteria dopo il colloquio di ammissione ed entro il 5 novembre, dalle 9,00 alle 12,00 (escluso il sabato). Il rinnovo delle iscrizioni degli studenti del secondo anno si effettua a partire dal 1° ottobre negli stessi orari.
            b) La tassa di iscrizione per gli studenti ordinari e straordinari del ciclo di Licenza è di 1.200 euro. Nella quota di iscrizione è compreso il costo dell’annuale viaggio di studio. Gli studenti di altre università che seguono singoli insegnamenti come studenti ordinari, e gli uditori, pagano 150 euro per ogni insegnamento e devono presentare quattro fotografie al momento dell’iscrizione.

Art. 11 - Esami

            a) L’iscrizione agli esami si effettua dopo la fine delle lezioni e, al secondo anno, dopo aver consegnato la  tesi di Licenza. Per essere ammessi all’esame di una singola materia occorre aver frequentato almeno i 2/3 delle lezioni. Si computano come lezioni frequentate anche quelle cui lo studente non ha potuto presenziare per motivi di salute (attestati da certificato medico) o altre cause considerate giustificate dal Regolamento generale della Curia Romana (art. 54 e 55, consultabile su www.vatican.va).
            b) La firma attestante la presenza va apposta nel “Foglio delle presenze” all’inizio di ogni lezione o visita. La presenza a lezioni straordinarie (cioè fuori dal regolare orario) non dovrà essere comprovata da firma.
            c) Gli esami si svolgono, salvo eccezioni (vedi art. 11d), nel mese di giugno.
            d) Il giudizio viene espresso con i seguenti voti:
            non probatus                          voto     0 – 5,99/10
            probatus                                  "         6 – 6,99/10
            bene probatus                         "          7 - 7,99/10
            cum laude probatus                "          8 – 8,99/10
            magna cum laude probatus    "          9 – 9,74/10
            summa cum laude probatus   "          9,75 - 10/10.
            Per superare l’esame è sufficiente il voto “probatus”.
            e) Se lo studente si ritira durante l’esame o non lo supera, potrà ripetere la prova nella sessione di novembre. Gli studenti che non potranno sostenere l’esame nel mese di giugno per motivi di salute o altre cause considerate giustificate dal Regolamento generale della Curia Romana devono comunicare la loro assenza prima del giorno degli esami (salvo cause di forza maggiore), pena l’esclusione dalla possibilità di sostenere la prova nella sessione di novembre.
            f) Chi non supera tutti gli esami del primo anno del Corso di Licenza (eventualmente anche distribuiti su due anni, art. 9b) non potrà iscriversi al secondo anno.

Art. 12 - Crediti (ECTS)

            a) Dall’anno accademico 2006-2007 è stato introdotto nell’ordinamento dell’Istituto il sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System). Ad ogni corso corrisponde un numero di crediti pari ad un totale di 60 ECTS per ogni anno accademico. Come negli altri atenei pontifici, anche nell’Istituto, 1 ECTS corrisponde a 25 ore di impegno dello studente. Nel caso di insegnamento frontale, si calcola che le 25 ore sono così composte: 7 ore di lezione frontale; 16 ore di studio individuale; 2 ore per l’esame. Per ogni altra attività, compresa la partecipazione a scavi archeologici ed altre attività sul campo, 25 ore di impegno corrispondono a 1 ECTS.
            Il totale dei crediti ECTS per il primo anno sarà ottenuto con la frequenza dei corsi e il superamento dei relativi esami, con la partecipazione al seminario magistrale e all’annuale viaggio di studio, con la frequenza del Corso Speciale sull’Instrumentum domesticum della Tarda Antichità e con la partecipazione ad uno scavo o seminario didattico o corso seguito fuori sede, riconosciuti dall’Istituto.
            Per il secondo anno verrà ottenuto con la frequenza dei corsi e con il superamento dei relativi esami, con la partecipazione al seminario magistrale e all’annuale viaggio di studio, e con l’elaborazione della Tesi di Licenza.
            Lo studente che fosse impossibilitato a partecipare all’annuale viaggio di studio dovrà recuperare i relativi crediti ECTS attraverso lo studio di testi che gli verranno indicati dai singoli docenti.

Art. 13 – Tesi di Licenza

            a) L’argomento e il titolo del lavoro scritto necessario per conseguire la Licenza devono essere approvati dal professore competente e consegnati in Segreteria entro il 30 novembre del secondo anno di corso.
            b) L’elaborato verrà consegnato in Segreteria, in due copie, entro il mese di maggio. Per eccezionali e documentati motivi, che saranno vagliati dal Consiglio Accademico, lo studente ha la possibilità di consegnare la tesi entro il mese di ottobre. In tal caso non potrà sostenere gli esami nella sessione di giugno, ma dovrà farlo in quella di novembre.
            c) La tesi di Licenza dovrà avere una lunghezza compresa tra le 70 e le 100 pagine di testo (escluse la bibliografia finale e le illustrazioni).

 

CORSO DI DOTTORATO (TERZO CICLO)

Art. 14 - Ammissione

            a) Accede al Corso di Dottorato lo studente che abbia conseguito il diploma di Licenza (secondo ciclo) presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, riportando almeno la votazione “magna cum laude”.
            b) Possono anche accedere al Corso di Dottorato studenti di altre università, che abbiano conseguito, con una votazione pari a “magna cum laude”, un diploma di secondo ciclo o titolo equipollente; il curriculum studiorum dovrà aver compreso materie specifiche dell’Archeologia Cristiana secondo un iter equivalente a quello del Corso di Licenza dell’Istituto.
            c) Lo studente dovrà anche possedere la conoscenza di almeno una lingua moderna oltre l’Italiano, comprovata da attestati, dal curriculum di studi o da una verifica da sostenere durante l’esame di ammissione (art. 14d).
            d) Gli studenti in possesso di questi requisiti, sia quelli provenienti dall’Istituto che da altre università, sono ammessi ad un esame di ammissione, nel quale dovranno dimostrare di essere capaci di correlare le nozioni che hanno appreso nel percorso di studio precedente, anche rivelando di possedere una capacità di rielaborazione critica. L’esame di ammissione si svolgerà, di fronte al corpo docente, nel mese di ottobre. Nell’occasione della prova, il candidato dovrà proporre un tema di ricerca da svolgere come tesi di Dottorato, tema che, nel caso di superamento della prova, sarà approvato dal Consiglio, il quale provvederà pure ad affidare lo studente alla guida di uno dei docenti.  
            e) Il numero massimo di studenti ammessi al Corso di Dottorato è ogni anno di 15.
            f) Gli studenti che abbiano già frequentato i tre anni di corso nell’Istituto, secondo l’ordinamento degli studi precedentemente in vigore, ma che non abbiano ancora discusso la tesi di Dottorato, possono decidere di iscriversi al nuovo Ciclo di Dottorato. Dovranno, in tal caso, sostenere l’esame di ammissione e comprovare la conoscenza di una lingua moderna oltre l’Italiano. Tali studenti, superata la prova di ammissione, e dunque ammessi al Corso, saranno esentati dagli impegni accademici previsti nel primo anno (art. 14a).
           
Art. 15 - Struttura

            a) Nel primo anno, il dottorando dovrà frequentare almeno tre corsi o seminari, affini al tema della sua ricerca, suggeriti dal Consiglio Accademico al momento del superamento dell’esame di ammissione, con obbligo di presenza, ma senza dover sostenere l’esame finale. Tali corsi non fanno maturare crediti ECTS. Il dottorando dovrà inoltre partecipare al Seminario Magistrale e alla preparazione dell’annuale viaggio di studio. Egli dovrà riferire sull’avanzamento della sua ricerca in un incontro, cui presenzieranno i professori e gli studenti dell’Istituto. Potrà anche essere invitato a tenere seminari su temi affini a quelli della sua ricerca nell’ambito degli insegnamenti del Corso di Licenza.
            b) Nel secondo e terzo anno di corso lo studente sarà interamente impegnato nella stesura della tesi dottorale. Potrà partecipare, a livello facoltativo, al Seminario Magistrale ed al viaggio di studio annuale. Nei mesi di gennaio e di maggio del secondo anno dovrà riferire in un incontro con il corpo accademico sullo stato di avanzamento della ricerca e consegnare, entro l’anno accademico, almeno un capitolo dell’elaborato.

Art. 16 - Tasse

            La tassa di iscrizione al primo anno di Dottorato è pari a quella del Corso di Licenza. Nella quota di iscrizione del primo anno di Dottorato è compreso il costo del viaggio di studio. A partire dal secondo anno, la tassa di iscrizione è di 110 euro. Per discutere la tesi dottorale, lo studente dovrà aver pagato le tasse di tutte le annualità, a partire da quella relativa all’immatricolazione. La norma si applica anche nel caso in cui lo studio venga prolungato di uno o più anni. Il pagamento di tasse arretrate sarà modulato su quella in vigore.

Art. 17 – Tesi

            a) Il titolo della tesi di Dottorato, approvato al momento dell’ammissione (cfr. art. 14d), deve essere depositato in Segreteria su modulo apposito, firmato dal professore di riferimento e dallo studente. Il tema di ricerca, nel caso di sospensione temporanea degli studi da parte del dottorando, sarà a lui riservato per non più di cinque anni.
            b) La tesi di Dottorato può essere scritta in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo o Latino, e deve essere di almeno 150 pagine (non contando la bibliografia finale e le illustrazioni). La tesi va consegnata in Segreteria in tre copie almeno 30 giorni prima della difesa.
            c) La tesi sarà difesa di fronte a una commissione composta dai docenti dell’Istituto e da professori esterni. Nella seduta, il candidato dovrà esporre e difendere i suoi argomenti, rispondendo alle osservazioni del relatore e del correlatore e degli altri professori presenti.

Art. 18 - Pubblicazione della tesi e conseguimento del diploma di Dottorato

            Il “testimonium authenticum de adepto Doctoratu” (Diploma di Dottorato) si consegna solo dopo che la tesi (almeno in una sua parte) venga pubblicata. L’Istituto garantisce la pubblicazione delle tesi di Dottorato approvate. Spetta al Consiglio decidere, sentito il parere del relatore della tesi, se pubblicare l’elaborato come monografia o come articolo. I relatori dovranno esprimere il loro parere in merito per iscritto. L’elaborato, con eventuali modifiche e correzioni suggerite dal relatore, dovrà comunque essere approvato per la pubblicazione dal Consiglio, previa la consueta lettura di due censori.

 

Art. 19 - Crediti (ECTS)
           
            Il Ciclo del Dottorato, configurandosi come un terzo ciclo secondo il processo di Bologna, non fa maturare ECTS.

Art. 20 - RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI

            All’inizio di ogni anno accademico, gli studenti dei Corsi di Licenza e Dottorato eleggono, rispettivamente, un proprio rappresentante. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il rappresentante degli studenti deve facilitare la comunicazione tra gli studenti e l’Istituto e può essere presente alle riunioni del Consiglio Accademico per i punti all’Ordine del Giorno dedicati agli studenti.

 

Art. 21 - DIPLOMA

            a) I Diplomi cartacei di Licenza e Dottorato vengono prodotti su richiesta dello studente.
            b) Il “Supplemento al Diploma” si consegna su richiesta dello studente ed è gratuito.
 

Art. 22 - BORSE DI STUDIO

            a) L’Istituto assegna ogni anno una borsa di studio per il Corso di Licenza e una per il Corso di Dottorato della durata, rispettivamente, di due e tre anni. Il vincitore della borsa si impegna a non percepire altro reddito fisso. Nel caso egli rinunci alla borsa di studio, questa passerà automaticamente al primo degli idonei del medesimo concorso. Nel caso l’idoneo non fosse disponibile a ricevere la borsa, il contributo verrà attribuito al primo degli idonei del concorso precedente.
            b) I borsisti non pagano la tassa di iscrizione, né l’iscrizione agli esami. Pagano invece regolarmente i diplomi. Sono tenuti a prestare la loro collaborazione nell’Istituto, così come loro sarà indicato all’inizio dell’anno accademico.

Aggiornato 10-08-2012

 

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